Tempi e decorrenza domande di disoccupazione (ar.32 e 33)
Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) è prorogato al 1° giugno 2020 Per l’anno 2020, per presentare la domanda di Naspi e Dis-coll a fronte di cessazione involontaria dall’attività lavorativa (compreso contratto a terminescaduto) c’è più tempo: 128 giorni (anziché 68). La domanda presentata oltre il 68° giorno avrà comunque decorrenza dal 68° giorno. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.
Politiche attive (ar.40)
Per 2 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento sono sospesi gli obblighi e le misure di condizionamento connessi alla fruizione del reddito di citadinanza, della Naspi, della Dis-Coll e dei trattamenti di cassa integrazione, che prevedevano la necessità di presentarsi presso i Centri per l’impiego per iniziative di politiche attive o presso i Servizi sociali dei comuni per una presa in carico e l’avvio del percorso d’inclusione socio lavorativa dei beneficiari. Sono inoltre sospesi i termini per le convocazioni presso i centri per l’impiego per iniziative legate al Patto di servizio per i disoccupati.
Indenità 600 euro a chi spetta?
27 Professionisti e Lavoratori con rapporto co.co.co. (iscritti alla gestione separata art. 2 L. 335/95) 28 Lavoratori Autonomi Iscritti alle Gestioni Speciali AGO 29 Lavoratori dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali cessati involontariamente tra 1/1/2019 e entrata in vigore DL 18/2020 (non spetta se titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data dell’entrata in vigore DL 18/2020) 30 Lavoratori settore agricolo: operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive nel 2019 di attività di lavoro agricolo ar.38 Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello spettacolo (non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data entrata in vigore DL 18/2020) con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 a tale fondo, con reddito non superiore a 50.000 euro
Norme comuni
Tale indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 non concorre a formare il reddito, viene erogata dall’ INPS previa domanda, le diverse previsioni sopra riportate non sono cumulabili tra loro e non spettano se destinatari di reddito di cittadinanza.
Consulta il sito della cgil della tua provincia
Troverai tute le informazioni necessarie per far valere i tuoi diriti e per inoltrare le domande anche a distanza.
CGIL Belluno